Capt.Skunk
L'imprenditore
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Posted - 13 Jun 2007 : 17:01:35
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SEZ. 1 SENT. 00310 DEL 21/01/97 SEZ. 1 SENT. 04331 DEL 10/05/97
In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, notoriamente ingombrante, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha pių da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani; ne consegue che il relativo porto č punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art.4 secondo comma della legge 18 aprile 1975 n.110.
(Nell'affermare tale principio la Suprema Corte ha altresė precisato che il Ministero dell'Interno, con circolare n.559/C.22590.101179(17) 1-582-E-95 in data 16 dicembre 1995, ha esplicitamente riconosciuto che "le balestre moderne di qualsiasi dimensione ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 4, comma secondo della legge n. 110/75 e 45, comma secondo del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
Nota: La Cassazione ha ormai adottato una giurisprudenza costante sul problema e quindi si deve ritenere assodato che la balestra non č da considerare arma propria. |
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